Servizio di fotoriproduzione, concessione di spazi dell'Archivio per eventi

Attivo il pagamento online tramite piattaforma PagoPA

L’Archivio di Stato di Livorno annuncia un nuovo servizio al pubblico: l’attivazione del pagamento digitale per il servizio di fotoriproduzione. utilizzando PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplici, sicure e trasparenti le operazioni verso la Pubblica amministrazione.

Il sistema di pagamento è raggiungibile al seguente link:

pagonline.cultura.gov.it

E’ possibile, infatti, procedere al versamento online

Dopo essersi registrati al portale inserendo la propria posta elettronica e una password di accesso, è possibile effettuare i pagamenti selezionando il nome dell'istituto (Archivio di Stato di Livorno), il servizio richiesto e inserendo l'importo dovuto. A quel punto il sistema consentirà di scegliere la modalità del pagamento e rilascerà una ricevuta.

L'utilizzo della piattaforma digitale PagoPA è stato deciso in attuazione dell'art. 5 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell’Amministrazione Digitale", che stabilisce di eseguire tramite Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. L'art. 24, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali, ha reso obbligatori i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione a partire dal 28 febbraio 2021. Dal mese di luglio 2021, il portale è stato innovato realizzato con tecniche che consentendo l’integrazione dei servizi esposti con l’app IO, unico punto di accesso che permette di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, accogliendone i servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti.

Pertanto non sarà accettata una modalità di pagamento diversa da PagoPA.

Per una sintesi del servizio vedi qui.

Fotoriproduzione con mezzi propri

 La disciplina in materia di fotoriproduzione dei beni archivistici e librari è stata modificata con la L. 4 agosto 2017 n. 124 che apporta variazioni sostanziali all’art. 108 cc. 3, 3 bis del D.Lgs.   n. 42/2004.

In base alle modifiche introdotte è stata liberalizzata la riproduzione con mezzi propri del patrimonio documentario conservato presso gli Archivi di Stato da parte degli utenti per finalità di ricerca e studio, senza scopo di lucro ad eccezione dei documenti sottoposti a restrizioni di consultabilità per ragioni di riservatezza. La riproduzione deve essere effettuata senza esporre i documenti a sorgenti luminose e senza l’utilizzo di stativi o treppiedi. La richiesta deve essere presentata su apposito modulo.

Fotoriproduzioni a pagamento

L’Archivio di Stato di Livorno è dotato di un Servizio di Fotoriproduzione che svolge attività di servizio all’utenza. E’ possibile richiedere la copia fotostatica o la riproduzione digitale dei documenti archivistici e dei volumi della Biblioteca dell’Istituto.


Presso l’Istituto è stata allestita un’apposita Sala per la consultazione dei microfilm della documentazione archivistica, dotata di un visore stampatore che consente il rilascio di copie fotostatiche dei documenti riprodotti su pellicola. L’Archivio di Stato è inoltre munito di un video terminale, dove l’utente può consultare la sezione del Catasto Leopoldino mediante immagini digitali, e richiedere il riversamento delle copie digitali su supporto CD/DVD.

Le richieste di fotoriproduzioni possono esser effettuate durante le ore di apertura della Sala Studio dell’Istituto previa autorizzazione del responsabile del servizio.

Fotoriproduzioni in copia fotostatica

Le richieste possono essere presentate su uno degli appositi moduli, a seconda dell'uso previsto per le immagini, e indirizzate alla Direzione dell’Istituto che autorizza la riproduzione previo vaglio del funzionario responsabile del servizio. Il funzionario valuta lo stato del materiale documentario, relativamente a documenti sciolti, o dell’opera libraria e la possibilità di sottoporli o meno a riproduzione; può infatti vietare la riproduzione qualora lo ritenga dannoso per lo stato di conservazione dei documenti o dell’opera libraria. La documentazione archivistica anteriore al 1900 non può in alcun caso essere riprodotta in copia fotostatica. Per quanto riguarda la riproduzione dei volumi della Biblioteca, nel rispetto della Legge 248/2000 sui diritti d’autore, si valuta la preziosità dei volumi e il loro stato di conservazione.

Gli inventari dei fondi documentari e le tesi di laurea non editi non possono essere riprodotti, salvo vi sia espressa autorizzazione dell’autore.

Le richieste di riproduzione devono essere compilate con calligrafia chiara e leggibile, indicando in modo dettagliato le segnature esatte delle unità archivistiche o delle opere librarie di cui si richiede la fotoriproduzione, specificando lo scopo della richiesta che può essere:

  • senza scopo di lucro:uso personale o di studio)
  • Con scopo di lucro: uso amministrativo e legale, pubblicazione, commercializzazione)

Uso senza scopo di lucro: personale o di studio

Nel caso in cui la riproduzione sia richiesta da privati per uso personale o per motivi di studio, o da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, mediante l'apposito modulo, l’autorizzazione è concessa in esenzione dei diritti di riproduzione. Lo studioso al momento della sottoscrizione si impegna altresì alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute, consapevole che la violazione di tale impegno comporta l’esclusione dagli Istituti Culturali dello Stato (Soprintendenze, Musei, Archivi, Biblioteche), nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la rilevanza del fatto. I richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Archivistica: l'entità del suddetto rimborso è indicata nel modulo sopraindicato. 

Uso con scopo di lucro: amministrativo e legale, pubblicazioni e commercializzazione 

L‘utente ha diritto in ogni caso a copie per uso a scopo di lucro, tanto amministrativo e legale quanto per pubblicazioni e commercializzazione.
Le richieste  possono essere presentate tutti i giorni su un apposito modulo; I richiedenti devono apporre sulla richiesta e per ogni copia rilasciata dall’Istituto una marca da bollo di € 16,00 (D.P.R. 642/72). Nel caso  di documenti originali che superano le quattro facciate, la marca deve essere applicata ogni quattro fogli dello stesso documento (art. 5 D.P.R. 642/72). La direzione certifica  che la copia rilasciata è conforme all’originale. I richiedenti sono tenuti inoltre al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto per il rilascio delle copie ottenute.

Uso di documentazione per pubblicazione

Le richieste per pubblicazione possono essere presentate tutti i giorni su apposito modulo predisposto dal responsabile del servizio fotoriproduzione, corredate da una marca da bollo di € 16,00 (D.P.R. 642/72), come disposto dal D.M. del 24.05.2005, che fissa l’adeguamento degli importi fissi dell’imposta di bollo. Per poter pubblicare è necessario ottenere l’autorizzazione della Direzione dell’Istituto. L’autorizzazione a pubblicare è subordinata al pagamento dei diritti di riproduzione per usi diversi da quelli di studio o personali e non richiesti da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione.

Per fotoriproduzioni eseguite dall’Amministrazione attualmente le norme in vigore prevedono l’ammontare del diritto pari a tre volte il costo della duplicazione rilasciata, come stabilito dal D.M. dell’8. aprile 1994 in applicazione della Legge n. 4 del 14 gennaio 1993 e del regolamento d’applicazione n. 171 approvato dal D.M. 31 gennaio 1994. Tali diritti, per riproduzioni eseguite dall’Istituto, si applicano per la pubblicazione in un’edizione a stampa in una lingua, salvo particolari accordi con l’Amministrazione che può stabilire in alcuni casi una tariffa forfettaria. Resta salva l’esenzione prevista dal D.M.B.C. dell’8.04.1994 per i periodici di natura scientifica ed i libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e con prezzo di copertina inferiore ad € 70,00.  I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto per il rilascio delle copie ottenute.

In ogni caso la pubblicazione dovrà riportare la segnatura esatta del documento, il n. di protocollo dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto, e la menzione “Su concessione del Ministero della Cultura” con l’espressa avvertenza di divieto assoluto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

L’Amministrazione richiede la consegna di n. 1 copia della pubblicazione per cui è stata concessa l’autorizzazione. La violazione di tale obbligo non darà seguito ad ulteriori autorizzazioni per pubblicazione.  

Royalties per commercializzazione

Per altre utilizzazioni della documentazione archivistica, quali la commercializzazione, è prevista, oltre al pagamento dei diritti già citati, la corresponsione di royalties nella misura  del 12% sull’introito  lordo derivato.

Concessione di spazi per riprese cine-fotografiche e televisive o eventi

La concessione in uso temporaneo di spazi dell'Archivio di Stato per eventi è normata da un apposito regolamento, che riporta anche l'ammontare dei canoni di concessione. La richiesta di concessione deve essere presentata sul modulo predisposto dall'Archivio di Stato almeno 30 giorni prima dell'evento.

Qualora la richiesta venga accettata, il direttore dell'Archivio di Stato e il concessionario compileranno e sottoscriveranno l'atto di regolamentazione della concessione.